Nel caso in cui non ci si sia attenuti alle disposizioni relative alla registrazione del contratto di locazione ed adempimenti successivi è necessario mettersi in regola pagando le relative sanzioni.

Se la regolarizzazione viene posta in essere dal contribuente prima della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, si può ricorrere al ravvedimento operoso, con indubbi vantaggi per quanto attiene alle sanzioni.

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OMESSA REGISTRAZIONE

La ritardata o omessa registrazione di un contratto di locazione genera sanzioni amministrative dal 45% al 120% dell’imposta di registro dovuta (minimi 150-250 euro), riducibili tramite ravvedimento operoso in base al tempo trascorso dalla scadenza. Per parziale occultamento del canone, le sanzioni salgono al 200-400% della maggiore imposta. La procedura richiede versamento con F24 Elide (imposta, interessi, sanzione ridotta) e registrazione via modello RLI presso Agenzia Entrate. La Risoluzione n. 56/E/2025 limita drasticamente le sanzioni per contratti pluriennali: solo sul primo anno se optato per pagamento annuale (art. 17 co. 3 DPR 131/86), allineandosi alle sentenze Cassazione 2024.

Differenze Sanzioni: Prima e Dopo 31 Agosto 2024
Le regole per il ravvedimento cambiano dal 1° settembre 2024, con sanzioni base più contenute per ritardi entro 30 giorni (45% vs 60 – 120% precedenti) e percentuali ridotte più favorevoli.

Tabella Ravvedimento per violazioni commesse prima del 1° Settembre 2024

Ritardo Sanzione Base Riduzione Ravv.to Sanzione Ridotta Minimo Euro
Entro 30 gg. 60% – 120% 1/10 del 60% 6% Euro 20
31 – 90 gg. 120% – 240% 1/9 del 120% 13,33 –
91 gg. – 1 anno 120% -240% 1/8 del 120% 15% –
1 anno – 2 anni 120% -240% 1/7 del 120% 17,14 –
Oltre 2 anni 120% -240% 1/6 del 120% 20% –
Dopo PVC / Contestazione 120% -240% 1/5 del 120% 24% –

La sanzione dell’imposta dovuta per l’omessa registrazione del contratto è:
– dal 60% al 120%, con un minimo di euro 200, se la registrazione è effettuata con un ritardo compreso entro 30 giorni;
– dal 120% al 240% se la registrazione è effettuata con ritardo superiore a 30 giorni.

L’importo da versare con il ravvedimento si calcola sulla sanzione minima edittale.

Tabella Ravvedimento per violazioni commesse dopo il 1° Settembre 2024 (attuale)

Ritardo Sanzione Base Riduzione Ravv.to Sanzione ridotta
Da 1 a 14 gg. 45% – 120% 1/200 4,5%
Da 15 a 30 gg. 45% – 120 % 1/10 4,5%
31 – 90 gg. 120% 1/10 12%
91 gg. – 1 anno 120% 1/8 15%
Oltre 1 anno (senza accertamento) 120% 1/7 17,14%
Dopo comunicazione schema atto 120% 1/6 20%
Dopo PVC 120% 1/5 24%
Dopo schema atto +PVC 120% 1/4 30%

La sanzione dell’imposta dovuta per l’omessa registrazione del contratto è:
– del 45%, con un minimo di euro 150, se la registrazione è effettuata con un ritardo compreso entro 30 giorni;
– dal 120% al 240% se la registrazione è effettuata con ritardo superiore a 30 giorni.

L’importo da versare con il ravvedimento si calcola sulla sanzione minima edittale.

In ogni caso sono dovuti gli interessi al tasso legale.

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Se il contratto è soggetto a tassazione a cedolare secca, la sanzione si calcola sull’ipotetica imposta di registro che si sarebbe pagata se fosse stato a tassazione ordinaria, senza corresponsione di interessi.

Il pagamento dell’imposta di registro, delle sanzioni e degli interessi deve essere eseguito mediante modello F24 ELIDE.

I codici tributo sono i seguenti:

– 1500 imposta registro prima annualità;
– 1507 sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
– 1508 interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione.

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 OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
(ANNUALITÀ SUCCESSIVE – PROROGHE – CESSIONI – RISOLUZIONI)

A) Contratto a tassazione ordinaria

In caso di mancato versamento dell’imposta per gli adempimenti successivi, lo schema delle sanzioni è il seguente:

– entro 14 giorni 0,0833% per ogni giorno di ritardo
– da 15 a 30 giorni 1,25%
– entro 90 giorni 1,389%
– entro 1 anno 3,125%
– oltre 1 anno 3,571%

 Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale.

 B) Contratto a tassazione con cedolare secca

Con la legge di conversione del Decreto Crescita, è stata disposta l’abrogazione della sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga della cedolare secca.

Il pagamento dell’imposta di registro, delle sanzioni e degli interessi deve essere eseguito mediante modello F24 ELIDE.

I codici tributo sono i seguenti:

1501 imposta registro per annualità successive;
1502 imposta registro per cessione contratto;

1503 imposta registro per risoluzione contratto;
1504 imposta registro per proroga contratto;
1509 sanzioni da ravvedimento;
1510 interessi da ravvedimento;
1511 sanzione da ravvedimento (solo per omessa comunicazione di proroga o risoluzione in regime di cedolare secca).