Nel caso in cui non ci si sia attenuti alle disposizioni relative alla registrazione del contratto di locazione ed adempimenti successivi è necessario mettersi in regola pagando le relative sanzioni.
Se la regolarizzazione viene posta in essere dal contribuente prima della notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, si può ricorrere al ravvedimento operoso, con indubbi vantaggi per quanto attiene alle sanzioni.
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OMESSA REGISTRAZIONE
La ritardata o omessa registrazione di un contratto di locazione genera sanzioni amministrative dal 45% al 120% dell’imposta di registro dovuta (minimi 150-250 euro), riducibili tramite ravvedimento operoso in base al tempo trascorso dalla scadenza. Per parziale occultamento del canone, le sanzioni salgono al 200-400% della maggiore imposta. La procedura richiede versamento con F24 Elide (imposta, interessi, sanzione ridotta) e registrazione via modello RLI presso Agenzia Entrate. La Risoluzione n. 56/E/2025 limita drasticamente le sanzioni per contratti pluriennali: solo sul primo anno se optato per pagamento annuale (art. 17 co. 3 DPR 131/86), allineandosi alle sentenze Cassazione 2024.
Differenze Sanzioni: Prima e Dopo 31 Agosto 2024
Le regole per il ravvedimento cambiano dal 1° settembre 2024, con sanzioni base più contenute per ritardi entro 30 giorni (45% vs 60 – 120% precedenti) e percentuali ridotte più favorevoli.
Tabella Ravvedimento per violazioni commesse prima del 1° Settembre 2024
| Ritardo | Sanzione Base | Riduzione Ravv.to | Sanzione Ridotta | Minimo Euro |
| Entro 30 gg. | 60% – 120% | 1/10 del 60% | 6% | Euro 20 |
| 31 – 90 gg. | 120% – 240% | 1/9 del 120% | 13,33 | – |
| 91 gg. – 1 anno | 120% -240% | 1/8 del 120% | 15% | – |
| 1 anno – 2 anni | 120% -240% | 1/7 del 120% | 17,14 | – |
| Oltre 2 anni | 120% -240% | 1/6 del 120% | 20% | – |
| Dopo PVC / Contestazione | 120% -240% | 1/5 del 120% | 24% | – |
La sanzione dell’imposta dovuta per l’omessa registrazione del contratto è:
– dal 60% al 120%, con un minimo di euro 200, se la registrazione è effettuata con un ritardo compreso entro 30 giorni;
– dal 120% al 240% se la registrazione è effettuata con ritardo superiore a 30 giorni.
L’importo da versare con il ravvedimento si calcola sulla sanzione minima edittale.
Tabella Ravvedimento per violazioni commesse dopo il 1° Settembre 2024 (attuale)
| Ritardo | Sanzione Base | Riduzione Ravv.to | Sanzione ridotta |
| Da 1 a 14 gg. | 45% – 120% | 1/200 | 4,5% |
| Da 15 a 30 gg. | 45% – 120 % | 1/10 | 4,5% |
| 31 – 90 gg. | 120% | 1/10 | 12% |
| 91 gg. – 1 anno | 120% | 1/8 | 15% |
| Oltre 1 anno (senza accertamento) | 120% | 1/7 | 17,14% |
| Dopo comunicazione schema atto | 120% | 1/6 | 20% |
| Dopo PVC | 120% | 1/5 | 24% |
| Dopo schema atto +PVC | 120% | 1/4 | 30% |
La sanzione dell’imposta dovuta per l’omessa registrazione del contratto è:
– del 45%, con un minimo di euro 150, se la registrazione è effettuata con un ritardo compreso entro 30 giorni;
– dal 120% al 240% se la registrazione è effettuata con ritardo superiore a 30 giorni.
L’importo da versare con il ravvedimento si calcola sulla sanzione minima edittale.
In ogni caso sono dovuti gli interessi al tasso legale.
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Se il contratto è soggetto a tassazione a cedolare secca, la sanzione si calcola sull’ipotetica imposta di registro che si sarebbe pagata se fosse stato a tassazione ordinaria, senza corresponsione di interessi.
Il pagamento dell’imposta di registro, delle sanzioni e degli interessi deve essere eseguito mediante modello F24 ELIDE.
I codici tributo sono i seguenti:
– 1500 imposta registro prima annualità;
– 1507 sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
– 1508 interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione.
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OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
(ANNUALITÀ SUCCESSIVE – PROROGHE – CESSIONI – RISOLUZIONI)
A) Contratto a tassazione ordinaria
In caso di mancato versamento dell’imposta per gli adempimenti successivi, lo schema delle sanzioni è il seguente:
– entro 14 giorni 0,0833% per ogni giorno di ritardo
– da 15 a 30 giorni 1,25%
– entro 90 giorni 1,389%
– entro 1 anno 3,125%
– oltre 1 anno 3,571%
Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale.
B) Contratto a tassazione con cedolare secca
Con la legge di conversione del Decreto Crescita, è stata disposta l’abrogazione della sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga della cedolare secca.
Il pagamento dell’imposta di registro, delle sanzioni e degli interessi deve essere eseguito mediante modello F24 ELIDE.
I codici tributo sono i seguenti:
1501 imposta registro per annualità successive;
1502 imposta registro per cessione contratto;
1503 imposta registro per risoluzione contratto;
1504 imposta registro per proroga contratto;
1509 sanzioni da ravvedimento;
1510 interessi da ravvedimento;
1511 sanzione da ravvedimento (solo per omessa comunicazione di proroga o risoluzione in regime di cedolare secca).